PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai soggetti riconosciuti responsabili di gravi delitti e che sono stati sottoposti a misura cautelare coercitiva personale è fatto divieto di utilizzare la propria immagine per finalità pubblicitarie o commerciali nonché di svolgere qualsiasi altra attività a scopo di lucro in grado di ledere la dignità e i sentimenti dei familiari delle vittime.

Art. 2.

      1. L'esercizio del diritto di cronaca da parte degli operatori dei mezzi di comunicazione avente ad oggetto fatti giudiziari di particolare gravità può, in casi eccezionali, essere limitato su iniziativa dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, allo scopo di tutelare la dignità e il diritto alla riservatezza dei familiari delle vittime, di prevenire elementi di spettacolarizzazione nello svolgimento dei relativi servizi informativi, di consentire un sereno e regolare svolgimento delle indagini nonché di impedire il verificarsi di atti di emulazione.

Art. 3.

      1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività economica o imprenditoriale, compie operazioni di speculazione commerciale in occasione di gravi fatti di cronaca acquisendo notorietà e indebiti vantaggi di natura economica in relazione ai medesimi fatti e alle persone in essi coinvolte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.